Condividi la pagina

In generale, i Comuni sono obbligati a pubblicare tutti gli atti e le delibere adottate, inclusa la determinazione delle aliquote e delle tariffe dell’IMU e della TARI. L’obbligo di pubblicazione è previsto dall’articolo 29 della legge 241/1990, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i propri atti e provvedimenti, con l’indicazione dei termini e delle modalità di accesso, entro trenta giorni dalla data di adozione.

L’obbligo di pubblicazione è finalizzato a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e a consentire ai cittadini di conoscere le decisioni assunte dalle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questo obbligo. In particolare, i Comuni non sono obbligati a pubblicare gli atti e le delibere che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • Atti e delibere che riguardano la sicurezza nazionale, la difesa dello Stato o la stabilità finanziaria.
  • Atti e delibere che contengono informazioni riservate o segrete, che potrebbero danneggiare l’interesse pubblico o i diritti dei terzi.
  • Atti e delibere che riguardano procedimenti amministrativi in corso, che potrebbero pregiudicare il risultato del procedimento stesso.

Nel caso specifico degli atti e delle delibere IMU/TARI, l’obbligo di pubblicazione è stabilito dall’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale norma prevede che i Comuni devono pubblicare i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

La pubblicazione deve avvenire entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento.

In conclusione, i Comuni sono obbligati a pubblicare tutti gli atti e le delibere IMU/TARI, con l’eccezione di quelli che rientrano nelle categorie sopra indicate. La pubblicazione deve avvenire entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento.